Trasparenza
La collaborazione è una parte fondamentale del successo di Ara Pacis Initiatives for Peace. La nostra visione e la nostra missione poggiano sulla trasparenza e sulla comunicazione costante.
Statuto
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE
È costituita l’Associazione “Ara Pacis Initiatives For Peace” Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale; per la sua identificazione può utilizzare anche la forma abbreviata “Ara Pacis Onlus”. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo. L’Associazione è disciplinata dagli articoli dal 36 al 38 del codice civile nonché dal presente statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l’Associazione utilizza nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
ARTICOLO 2
Sede
La sede legale dell’Associazione è in Roma. Il Consiglio Direttivo può deliberare, purché in Italia, il trasferimento della sede sociale senza modifiche statutarie; può istituire filiali, rappresentanze, delegazioni, uffici e sedi secondarie sia in Italia che all’Estero.
ARTICOLO 3
Oggetto e finalità
- L’Associazione non ha scopo di lucro e ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. In particolare, persegue la promozione dei diritti umani, sociali, politici e culturali, la pace tra i popoli, la cultura della non violenza, la sicurezza umanitaria, lo sviluppo sostenibile e la mediazione culturale e nei conflitti economici e finanziari. Si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all’articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato. Riconosce la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria e persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall’Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:
- sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
- tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità, i principi di democrazia e dello Stato di diritto;
- prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
- L’aiuto umanitario è attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi. Promuove l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile arrecando benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a componenti le collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.
- Per il perseguimento dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà promuovere ogni attività volta alla prevenzione e alla gestione dei conflitti per raggiungere la stabilità e la pace in situazioni di crisi, violenza e fragilità, agendo senza limite di azione sul nesso sicurezza umana, pace duratura e sviluppo sostenibile e sulla dinamica reciproca tra queste variabili, con un approccio integrato incentrato sulla dimensione umana. In particolare, e senza pretesa di esaustività, potrà intraprendere iniziative a tutti i livelli e in tutti i campi al fine di:
- realizzare piattaforme di mediazione e riconciliazione e di pace e di dialogo politico e sociale tra parti in conflitto, coinvolgendo attori di riferimento a livello locale, nazionale ed internazionale,
- promuovere interventi di sicurezza umana al fine di sostenere i processi di pace e di sviluppo sostenibile,
- promuovere progetti di ricerca in merito a contesti di conflitto, con realizzazione di specifici studi di natura giuridica, politica e economica e coinvolgimento nell’attuazione di attività formativa anche in collaborazione con università ed altri enti pubblici e o privati;
- determinare le esigenze sociali, economiche e di sicurezza di comunità fragili e in conflitto; elaborare piani di azione condivisi e integrati finalizzati alla loro soddisfazione; rappresentarli presso gli interlocutori nazionali ed internazionali di riferimento per il reperimento di risorse e l’ottenimento del consenso politico necessario
- favorire l’emergere di una coscienza collettiva condivisa al fine di rafforzare le capacità delle comunità fragili e in conflitto le quali, attraverso l’acquisizione di strumenti democratici, potranno operare per l’avanzamento delle loro legittime aspirazioni politiche sociali ed economiche,
- promuovere una cultura di pace, perdono e dignità individuale e collettiva;
- favorire l’affermazione dell’uguaglianza sociale, di genere e giuridica e del pluralismo culturale e politico.
- L’Associazione potrà compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività o diretta comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può acquisire, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre strutture, stipulare contratti e accordi con enti pubblici o privati aventi le medesime finalità o finalità simili.
- L’ Associazione potrà svolgere le proprie attività direttamente o/e in collaborazione e/o attraverso altri enti aventi medesime finalità o finalità simili.
- È vietato all’Associazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 4
Patrimonio ed entrate dell’Associazione
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti all’atto della costituzione e o successivamente destinati al suo accrescimento.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti, a qualsiasi titolo all’Associazione, per incremento del patrimonio;
- contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- elargizioni o avanzi netti di gestione nonché utili derivanti dall’organizzazione di attività commerciali strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
- Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle entrate derivanti da:
- versamenti di quote associative, contributi e liberalità effettuate dagli aderenti;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- contributi e liberalità di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private; proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; utili derivanti dall’organizzazione di attività commerciali strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
- L’Assemblea determina l’importo delle quote associative annuali.
- L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annua. È comunque facoltà degli Aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto quelli previsti obbligatoriamente e a quelli annuali.
- I versamenti effettuati a favore dell’Associazione sono a fondo perduto e non sono in nessun caso rivalutabili né ripetibili.
ARTICOLO 5
Aderenti all’Associazione
- Sono aderenti all’Associazione:
- i Fondatori;
- i Soci Ordinari dell’Associazione;
- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età, in regola con il pagamento delle quote associative, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
- Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione iniziale dell’Associazione.
- Sono Soci Ordinari dell’Associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza.
- La divisione degli Aderenti dell’Associazione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi. In particolare, ciascun Aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
- Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l’Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea degli Aderenti e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
- Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere; il recesso ha efficacia dal giorno in cui il Consiglio Direttivo ne riceve notifica.
- L’esclusione degli Aderenti all’Associazione può avvenire con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Organi dell’Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti non conformi ai principi ed ai valori cui si ispira l’Associazione;
- gravi condanne penali.
- Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale;
- gravi condanne penali.
ARTICOLO 6
Diritti e doveri dei soci
- I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale il cui importo è deliberato dall’Assemblea degli Aderenti. La quota associativa non è trasferibile né restituibile in caso di recesso, decesso o esclusione e non è soggetta a rivalutazione.
- Ogni socio ha il diritto:
- di partecipare e di votare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni socio è obbligato:
- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
ARTICOLO 7
Organi della Associazione
- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Aderenti all’Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, qualora nominato o previsto dalla legge;
- il Consiglio per la Dignità, il Perdono, la Giustizia e la Riconciliazione.
- L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 8
Assemblea degli Aderenti
- L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali; è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
- L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Presidente dell’Associazione, del Vice Presidente, del Tesoriere e dei membri del Consiglio Direttivo stabilendone il numero, del Revisore Unico o dei membri del Collegio dei Revisori;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Aderenti o da almeno due terzi dei consiglieri. Le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nella convocazione.
- La convocazione è fatta dal Presidente, mediante fax o posta elettronica o raccomandata o posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione attraverso il quale sia possibile attestare la ricezione da parte del destinatario, ai soci e ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima dell’adunanza, ai recapiti comunicati all’Associazione all’atto di adesione o successivamente. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell’avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio o dal membro del Consiglio Direttivo destinatario. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o posta elettronica certificata o altro mezzo di comunicazione attestante la ricezione del destinatario inviata con tre giorni di preavviso.
- L’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione anche ad un’ora di distanza dalla prima.
- L’Assemblea potrà svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che:
- fatta eccezione per l’ipotesi in cui l’Assemblea si sia regolarmente costituita, siano indicati nell’avviso di convocazione la piattaforma o il link per la convocazione audio/video conferenza nei quali gli intervenuti dovranno affluire, dovendosi comunque ritenere che il luogo dove si intende svolta l’Assemblea è sempre quello in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al Presidente della Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento della adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
- Ogni aderente all’Associazione ha diritto a un voto.
- Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- Per la nomina del Presidente occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in Assemblea tanto in prima che in seconda convocazione; per l’approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di tre quarti dei presenti in Assemblea tanto in prima quanto in seconda convocazione.
Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni Assemblea, che dovrà redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 9
Il Consiglio Direttivo
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
- I Consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione,16 durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
- Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. I membri restanti continuano a ricoprire l’incarico esclusivamente per gestire gli affari ordinari dell’Associazione. L’Assemblea degli Aderenti dovrà essere convocata immediatamente ai fini dell’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all’Assemblea successiva, al cui ordine del giorno dovrà essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea; – il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo;
- l’ammissione all’Associazione di nuovi Aderenti;
- la determinazione dell’importo delle quote associative annuali;
- la nomina dei membri del Consiglio per la Dignità, il Perdono, la Giustizia e la Riconciliazione.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente mediante fax o posta elettronica o raccomandata o posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione attraverso il quale sia possibile attestare la ricezione da parte del destinatario, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell’adunanza. Per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l’avviso sarà spedito per telegramma o inviato per messaggio di posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione attraverso il quale sia possibile attestare la ricezione da parte del destinatario.
- Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. In tal caso la trattazione degli argomenti deve avvenire per accettazione unanime dei membri del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; il voto non può essere dato per rappresentanza. Le delibere constano da verbale redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato in apertura di ogni riunione.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in audio/video ovvero in teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- siano indicati nell’avviso di convocazione la piattaforma o il link per la convocazione audio/video o teleconferenza nei quali gli intervenuti dovranno affluire,
- sia consentito a Presidente del consiglio di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza; constatare e proclamare i risultati della delibera;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli oggetti della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.
La riunione si intenderà svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all’amministrazione dell’Associazione.
ARTICOLO 10
Il Presidente
- Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
- Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
ARTICOLO 11
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Il Vice Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
ARTICOLO 12
Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell’Associazione. Per i compiti connessi all’attività di Tesoreria, il Presidente, con l’approvazione del Consiglio Direttivo, può conferirgli la firma sociale. Il Tesoriere dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 13
Revisore Unico o Collegio dei Revisori
- La vigilanza dell’Associazione è esercitata, qualora l’Assemblea degli Aderenti ne ravvisi la necessità, da un Revisore Unico iscritto nel Registro dei Revisori Legali. L’ Assemblea degli Aderenti può decidere di nominare un Collegio dei Revisori in luogo del Revisore Unico, composto da tre membri – tra cui il Presidente – tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Collegio dei Revisori, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.
- Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, effettuando le verifiche periodiche, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e dei regolamenti; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposite relazioni. Provvede nei casi previsti dalla legge, alla redazione della relazione di controllo prevista dal comma 5 dell’articolo 20 bis DPR 600/73.
- Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori resta in carica cinque anni e alla scadenza del mandato possono essere riconfermati. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori possono assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’incarico di Revisore Unico o membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi incarico negli organi dell’Associazione ad eccezione della qualifica di socio.
ARTICOLO 14
Consiglio per la Dignità, il Perdono, la Giustizia e la Riconciliazione
- Il Consiglio per la Dignità, il Perdono, la Giustizia e la Riconciliazione (in breve “Consiglio per la Dignità”) è un organo dell’Associazione con funzioni consultive, composto da esperti nella dimensione umana che, in virtù dei suoi membri, contribuisce al perseguimento degli obiettivi statutari dell’Associazione.
I membri del Consiglio per la Dignità sono nominati tra coloro che, attraverso la loro esperienza di vita o il loro impegno a livello culturale o politico, si sono impegnati in modo significativo nella riconciliazione tra individui o comunità in conflitto. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di membri del Consiglio per la Dignità su proposta del Presidente e degli altri membri del Consiglio stesso.
ARTICOLO 15
Bilancio e avanzi di gestione
- Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è obbligatoriamente predisposto un bilancio consuntivo.
- Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
- È vietato alla Associazione distribuire, sia in maniera diretta che indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 16
Scioglimento
- In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 17
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice Civile e del D. Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997
Ulteriori Note
Nel 2021 Ara Pacis Initiatives for Peace ha riconosciuto al suo socio, Stephen Ogongo Ongong’a, un compenso per lavoro autonomo occasionale pari a 5.000,00 EURO lordi per servizi di supporto amministrativo all’associazione.